ORDINANZA   SINDACALE    N. 01   DEL 07/01/2022 – CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE FINO AL 16 GENNAIO 2022

Data:
7 Gennaio 2022

ORDINANZA   SINDACALE    N. 01   DEL 07/01/2022 – CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE FINO AL 16 GENNAIO 2022

ORDINANZA   SINDACALE    N. 01   DEL 07/01/2022

 

Oggetto: Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Castell’Umberto

 

IL SINDACO

 Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l’igiene dei servizi pubblici;

 

Considerato che il Decreto Legge n. 19/2020, conv. in L. 35/2020, all’art. 1, prevede che “Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu’ misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati, ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni,  reiterabili  e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita’ di  modularne  l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo  l’andamento  epidemiologico del predetto virus.Considerato che il medesimo provvedimento all’art. 1, comma 2, stabilisce che “Ai sensi e per le finalita’ di cui al comma  1,  possono  essere adottate, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita’  al rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ tra le  seguenti misure: […] p) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita’ didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado;

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” che ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza;

Visto l’art. 1, comma 4, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, conv. in L. 24 settembre 2021, n. 133, recante  “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività  scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che recita:4. Fino al termine di cessazione  dello  stato  di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni  di  cui  al comma 1 […] in circostanze  di eccezionale  e  straordinaria  necessità  dovuta  all’insorgenza  di focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica”;

Accertate le circostanze di eccezionale e  straordinaria  necessità  dovuta  all’insorgenza  di focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica;

Considerata la situazione emergenziale del territorio comunale e di tutto il comprensorio dei Nebrodi e i conseguenti rischi per la salute pubblica legati all’incremento dei casi di positività ascrivibili con elevata probabilità a diverse fonti di trasmissione;

Considerate le gravissime difficoltà e criticità del sistema di tracciamento, monitoraggio, trasmissione dei dati, esecuzione dei tamponi riscontrate nell’intero territorio dei Nebrodi che renderebbero impossibile applicare la normativa e le circolari attualmente in vigore in merito alla gestione dei casi di positività in ambito scolastico;

Preso atto delle innumerevoli segnalazioni di allarme generalizzato anche pervenute da genitori di studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado;

Ritenuta, alla luce delle nuove disposizioni in materia di isolamento e quarantena dei contatti con positivo covid-19, l’alta probabilità di trasmissione del contagio;

Considerato che appare necessario in via precauzionale sospendere le attività didattiche in presenza, anche al fine di evitare al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici,

Visto il parere reso dal competente Dipartimento di Prevenzione in data 06.01.2022;

VISTO l’art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante

SENTITO il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo

O R D I N A

la chiusura di tutte scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti
sul territorio comunale sino al 16 gennaio compreso, salvo eventuale proroga;

Rimane consentito l’accesso agli edifici scolastici per le attività amministrative e di segreteria.

Per il periodo di efficacia della presente ordinanza, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata come da Nota tecnica del Miur prot. 1237 del 13.08.2021 avente ad oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico.”

Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico al fine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e nell’Albo Pretorio on-line.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

– S.E. Prefetto di Messina

– Commissariato di Pubblica Sicurezza

– Stazione dei Carabinieri

– Comando di Polizia Locale

– Dirigente scolastico Istituto Comprensivo

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Castell’Umberto  07/01/2022

 

 

Il Sindaco

Dott. Lionetto Civa Vincenzo Biagio

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

7 Gennaio 2022, 13:52